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Attualità | 29 settembre 2026, 15:14

Bilanci, i commercialisti del Vco contro l’estensione ai consulenti del lavoro

Il coordinamento degli Ordini di Piemonte e Valle d’Aosta sostiene la posizione del Consiglio nazionale: “Servono competenze chiare e responsabilità definite”

Bilanci, i commercialisti del Vco contro l’estensione ai consulenti del lavoro

È una presa di posizione netta quella del coordinamento interregionale degli Ordini dei commercialisti di Piemonte e Valle d’Aosta contro l’ipotesi di estendere ai consulenti del lavoro la possibilità di depositare i bilanci al Registro delle imprese e di attestarne la conformità agli originali. Una posizione condivisa anche dai commercialisti del Verbano Cusio Ossola, che sottoscrivono il comunicato, di seguito riportato integralmente, del coordinamento interregionale:

“Il coordinamento interregionale degli ordini del Piemonte e della Valle d’Aosta, che riunisce tutti gli ordini delle due regioni, esprime unanime e pieno sostegno alla posizione assunta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in merito alla disposizione contenuta nel disegno di legge annuale sulla concorrenza che intende estendere ai consulenti del lavoro la facoltà di depositare i bilanci presso il registro delle imprese e di attestarne la conformità agli originali conservati presso la società. L’articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge n. 340/2000 attribuisce oggi questa funzione agli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Non si tratta della semplice trasmissione di un file: il professionista incaricato opera nell’ambito della pubblicità legale dell’impresa e attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità dei documenti trasmessi agli originali. Una funzione coerentemente attribuita a una professione il cui ordinamento riconosce una specifica competenza nelle materie economico-aziendali, societarie, contabili e giuslavoristiche e il cui percorso di accesso prevede formazione universitaria, tirocinio ed esame di Stato nelle discipline che riguardano direttamente contabilità e bilancio. Diverso è il perimetro professionale dei consulenti del lavoro, storicamente incentrato sul diritto del lavoro, sulla previdenza e sull’amministrazione del personale. La stessa composizione del relativo albo dimostra, inoltre, che l’iscrizione non ha sempre presupposto un percorso formativo economico-contabile omogeneo: la legge n. 12/1979 ha consentito la permanenza nell’albo di soggetti già iscritti anche in deroga ai requisiti di titolo di studio e abilitazione e, per lungo tempo, l’accesso alla professione è stato consentito attraverso percorsi differenti da quelli propri dell’area economico-aziendale.

La questione non riguarda la dignità di una professione rispetto a un’altra ma un principio di chiarezza dell’ordinamento: le funzioni professionali devono essere coerenti con le competenze che lo Stato richiede, verifica e mantiene attraverso formazione, esame di Stato e aggiornamento professionale. Il bilancio è il principale documento di informazione economico-finanziaria dell’impresa verso soci, creditori, banche, pubbliche amministrazioni e mercato. Il suo deposito non può essere considerato un’attività indistinta e fungibile.

Il coordinamento ricorda, inoltre, che quello attuale rappresenta il terzo tentativo di modificare questa disciplina. Analoghe iniziative furono avanzate nel luglio 2022 e nel novembre 2023, senza giungere a modificare l’assetto normativo vigente e dopo che, nei relativi passaggi istituzionali, il Ministero della Giustizia aveva espresso valutazioni negative sull’estensione. È legittimo, quindi, chiedersi quali elementi nuovi giustifichino oggi il superamento di valutazioni già formulate sul medesimo tema. Non siamo di fronte a un vuoto normativo da colmare, ma a una disciplina costruita consapevolmente dal legislatore e già più volte sottoposta a tentativi di modifica.

Appare inoltre singolare che una simile estensione venga proposta nell’ambito del Ddl Concorrenza. Se il deposito fosse davvero un mero adempimento materiale privo di specifico contenuto professionale, non si comprenderebbe la ragione di attribuirlo selettivamente a un’ulteriore categoria regolamentata. Se, invece, esso mantiene una connessione con le competenze economico-aziendali e con la responsabilità del professionista incaricato, allora il criterio della formazione specifica non può essere ignorato. Non è la difesa di un privilegio di categoria. È la difesa di un principio: il cittadino e l’impresa devono sapere chi è abilitato a fare cosa e quali competenze l’ordinamento garantisce dietro quella abilitazione. La concorrenza si rafforza con competenze chiare e responsabilità definite, non facendo passare il principio che tutti possano fare tutto. I Commercialisti del Piemonte e della Valle d’Aosta sosterranno, quindi, le iniziative del consiglio nazionale affinché la disposizione venga riconsiderata nel corso dell’esame parlamentare”.

l.b.

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