Come ogni anno, un gran numero di fuochi d'artificio viene importato in Svizzera in vista della celebrazione del 1° agosto. Nell’occasione, l’ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (Udsc) ricorda ai cittadini che non tutti i prodotti sono ammessi in Svizzera.
L’importazione di fuochi d’artificio in territorio svizzero, per principio, è soggetta ad un'autorizzazione che viene rilasciata dall'ufficio federale di polizia (fedpol). Anche nel commercio online è sempre necessario un permesso per l’importazione. Fanno tuttavia eccezione, nel traffico viaggiatori, i pezzi pirotecnici da spettacolo che possono essere importati fino a un peso complessivo di 2,5 chilogrammi lordi a persona, a condizione che questi fuochi non siano vietati in Svizzera. Attenzione: il fatto che questi fuochi d'artificio possano essere importati non garantisce che possano anche essere utilizzati sul territorio svizzero (ad esempio a causa dei divieti di accendere fuochi dovuti alla siccità).
È vietata l’importazione di fuochi d’artificio che esplodono a terra, come ad esempio i “Kracher”, i “Böller” e i petardi. In Svizzera è inoltre vietato importare i “Lady Cracker” che superano i 22 millimetri di lunghezza (7/8 pollici) e/o i 3 millimetri di diametro (1/8 pollici). Si raccomanda di informarsi sulle disposizioni in vigore prima dell'acquisto e dell'importazione in Svizzera.
Se al momento dell’importazione l’ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini constata fuochi d’artificio vietati o se manca la relativa autorizzazione, la merce viene messa in sicurezza. Le infrazioni alla legge federale sugli esplosivi vengono denunciate alle autorità competenti.