Attualità - 27 luglio 2025, 08:30

Fuochi d’artificio per il 1° agosto: attenzione alle regole d’importazione in Svizzera

In occasione delle celebrazioni oltre confine, l’ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini fa chiarezza sui prodotti che possono essere introdotti nel Paese

Come ogni anno, un gran numero di fuochi d'artificio viene importato in Svizzera in vista della celebrazione del 1° agosto. Nell’occasione, l’ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (Udsc)  ricorda ai cittadini che non tutti i prodotti sono ammessi in Svizzera.

L’importazione di fuochi d’artificio in territorio svizzero, per principio, è soggetta ad un'autorizzazione che viene rilasciata dall'ufficio federale di polizia (fedpol). Anche nel commercio online è sempre necessario un permesso per l’importazione. Fanno tuttavia eccezione, nel traffico viaggiatori, i pezzi pirotecnici da spettacolo che possono essere importati fino a un peso complessivo di 2,5 chilogrammi lordi a persona, a condizione che questi fuochi non siano vietati in Svizzera. Attenzione: il fatto che questi fuochi d'artificio possano essere importati non garantisce che possano anche essere utilizzati sul territorio svizzero (ad esempio a causa dei divieti di accendere fuochi dovuti alla siccità).

È vietata l’importazione di fuochi d’artificio che esplodono a terra, come ad esempio i “Kracher”, i “Böller” e i petardi. In Svizzera è inoltre vietato importare i “Lady Cracker” che superano i 22 millimetri di lunghezza (7/8 pollici) e/o i 3 millimetri di diametro (1/8 pollici). Si raccomanda di informarsi sulle disposizioni in vigore prima dell'acquisto e dell'importazione in Svizzera.

Se al momento dell’importazione l’ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini constata fuochi d’artificio vietati o se manca la relativa autorizzazione, la merce viene messa in sicurezza. Le infrazioni alla legge federale sugli esplosivi vengono denunciate alle autorità competenti.

Comunicato Stampa - l.b.